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Ordinanza — n. 38926/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38926/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38926/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di Emanuela Russo, Fiorenzo Russo, Giuseppe Russo, Cataldo Cera e Valerio Bernardi, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei medesimi per il reato di lesioni, violenza privata e danneggiamento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-9 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38926/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5-9 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Parole chiave

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danneggiamento infrazione alle norme della circolazione vittima di infortunio reati contro le pubbliche comunicazioni azione civile reati di comune pericolo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERNARDI VALERIO nato a MANDURIA il 08/04/1995 RUSSO FIORENZO nato a FRAGAGNANO il 27/03/1981 RUSSO EMANUELA nato a FRAGAGNANO il 14/07/1973 RUSSO GIUSEPPE nato a FRAGAGNANO il 25/02/1972 CERA CATALDO nato a TARANTO il 16/12/1972 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di Emanuela Russo, Fiorenzo Russo, Giuseppe Russo, Cataldo Cera e Valerio Bernardi, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei medesimi per il reato di lesioni, violenza privata e danneggiamento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-9 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President