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Ordinanza — n. 38925/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and lacking specific legal arguments regarding sentencing aggravations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Sciarappa, Rinaldi, Aliko, and Frakulli inadmissible. The appellants challenged the sentencing treatment and the application of an aggravating circumstance for theft, arguing violations of law. The court rejected these claims because the arguments were deemed too generic, repetitive of already decided points, and unsupported by specific legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 61 n. 5 cod. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints or mere repetitions of merits already decided render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic arguments sentencing aggravation theft conspiracy Cassazione Roma altri capi d'accusa reiterazione di reati penali altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 61 n. 5 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIARAPPA GAETANO nato a FOGGIA il 17/05/1983 RINALDI PASQUALE nato a FOGGIA il 09/12/1989 ALIKO ARMANDO nato il 17/05/1975 FRAKULLI ERNOLD (CUI 052MEE3) nato il 01/04/1987 LOBERTO SAVINO nato a CERIGNOLA il 28/03/1966 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Armando Aliko ed Ernold Frankulli non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche; Considerato che il primo motivo proposto nell'interesse di Pasquale Rinaldi e Gaetano Sciarappa, che contestano la violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), correttamente applicato dai giudici del merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dei medesimi, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di furto pluriaggravato in concorso, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-9 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P