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Ordinanza — n. 38924/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal contesting motivation of peace court sentencing for assault and injuries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38924/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the sentencing motivation was not permitted under the law for appeals to the Court of Cassation. The appellant argued the motivation was incorrect regarding responsibility for assault and injury charges, but the court held that the 'beyond reasonable doubt' standard applies only to manifest illogicality in specific contexts. Consequently, the appeal was rejected as it could not be lodged for this reason, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 39-bis d.lgs. 274/2000; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against peace court sentencing for minor crimes are inadmissible if based solely on the correctness of the motivation, as the 'beyond reasonable doubt' standard applies only to manifest illogicality under Art. 606(1)(e).

Parole chiave

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appeal inadmissibility peace court sentencing assault and injuries manifest illogicality Court of Cassation jurisdiction motivazione del mutamento giurisprudenza motivi validi motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Vincenzo Abramo per i reati di percosse e lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs.
Art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (V.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
277417) e che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; ne consegue che è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv.
Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio
(Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRAMO VINCENZO nato a COSENZA il 14/12/1942 avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Vincenzo Abramo per i reati di percosse e lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (V. Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417) e che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; ne consegue che è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden