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Ordinanza — n. 38923/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38923/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability for aggravated theft of electricity, but the court rejected these claims as mere expressions of dissatisfaction. The court ruled that these arguments were factually repetitive and had already been properly addressed and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or mere expressions of dissatisfaction are inadmissible in proceedings of legality if the merits were already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural inadmissibility mere factual complaints proceedings of legality repetitive arguments appellate review limits sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANZA MARCO nato a CATANIA il 07/12/1977 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Marco Leanza per il reato di furto aggravato di energia elettrica, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, con esplicita confutazione dei motivi d'appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente