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Ordinanza — n. 38921/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by victim against archiving order dismissed as inadmissible due to lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Maria Valletti inadmissible because victims lack standing to challenge archiving orders in the Italian system. The victim argued the archiving was abnormal, but the court noted that only violations of the adversarial principle are reviewable at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the victim was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 540 c.p.p.: The appeal by a victim against an archiving order is inadmissible in cassation proceedings, as the only reviewable defect is a violation of the adversarial principle, and the judge's discretion to exclude criminality without registering the offense does not cause procedural stagnation.

Parole chiave

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victim standing cassation archiving order review adversarial principle violation criminal procedure appeal procedural inadmissibility motivi di cassazione censura dell'accertamento dei fatti eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 540 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, Perugini, Rv. 283093
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLETTI MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 23/09/1983 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse della persona offesa Maria Valletti, che contesta l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso l'ordinanza di archiviazione, emessa all'esito dell'udienza camerale e a seguito di considerazione delle ragioni prospettate in sede di opposizione, in quanto l'unico vizio denunziabile, in sede di legittimità, avverso detto provvedimento, è la violazione del contraddittorio;

Considerato, altresì, che non è abnorme il provvedimento di archiviazione con cui è esclusa la configurabilità di un reato, oggetto di denuncia-querela, ma non di iscrizione nel registro delle notizie di reato, in quanto il giudice è libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni del pubblico ministero e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione e tale provvedimento non determina alcuna stasi processuale (Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, Perugini, Rv. 283093); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre