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Ordinanza — n. 38920/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity in contested grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38920/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Nicoletti's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against discrepancies in the lower court's decision date and the legal qualification of facts, but the court found these arguments lacked specificity. Consequently, the appeal was rejected because the contested points did not meaningfully engage with the legal reasoning provided by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific or fail to confront the arguments presented by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity aspecific grounds procedural dismissal Corte di Cassazione rettificazione della decisione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
art. 496 cod. pen
2 sulla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Nicoletti, che contesta la difformità tra la data della deliberazione della sentenza impugnata e quella indicata in dispositivo, è del tutto aspecifico, in considerazione della correzione del relativo errore materiale, disposta con ordinanza del 29 novembre 2021; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità perché non si confronta con gli argomenti giuridici rassegnati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente