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Ordinanza — n. 38919/2022 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as manifestly unfounded due to generic arguments and prohibited recidiva results.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38919/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Albano Pio Massimiliano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the confirmation of a sanction and the denial of general mitigating circumstances, arguing the reasoning was flawed. The court rejected these claims because the arguments were too generic and aimed at a result prohibited by law regarding recidiva.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A recourse is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or tend to a result prohibited by law, particularly in cases involving recidiva.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic legal arguments recidiva prohibition inadmissible recourse procedural costs award riesame dell'entità pena sanzioni pecuniarie recidiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO PIO MASSIMILIANO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/11/1974 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Pio Massimiliano Albano, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato perché, da un lato, del tutto generico e, dall'altro, tendente ad u risultato vietato, in considerazione del divieto previsto dalla legge in relazione alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente