Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against the lower court's finding of fraud in bankruptcy, but the court rejected this as mere factual complaints rather than legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a review of final judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, co. 1 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or mere dissatisfaction with the reasoning are inadmissible if the lower court already adequately addressed the arguments with correct legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTA FEDERICO nato a SAVONA il 08/11/1972 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Federico Botta per il reato di bancarotta fraudolenta sub 1), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato nella qualità di amministratore di fatto, solo assertivamente contrastata nel ricorso);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente