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Ordinanza — n. 38917/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints and lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38917/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zoran Ahmetovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ahmetovic argued against the court's refusal to exclude recidivism and the sentencing increases, but the court found his arguments to be mere factual complaints rather than legal challenges. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements for admissibility in a court of last resort.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals must be based on legal grounds; mere complaints on facts or repetitive arguments already examined by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints court of last resort recidivism exclusion sentencing increases recidiva nell'infrazione responsabilità scemata precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ZORAN nato a ALGHERO il 17/08/1988 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Zoran Ahmetovic, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, dichiarazione di responsabilità per il reato di XXX, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 sulla ritenuta qualificata pericolosità manifestata dai fatti per cui si procede, nel contesto dei precedenti penali specifici);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione della pena sul punto degli aumenti disposti a titolo di continuazione, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego di un più benevolo trattamento sanzionatorio, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6), ed è, altresì, del tutto generico ed assertivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi