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Ordinanza — n. 38916/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of explicit critical arguments in the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Antonio and Giovanni Scognamiglio inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The sole ground of the appeals contested the factual reasoning behind a declaration of joint criminal responsibility for aggravated threats. The court rejected this because the law requires appeals to explicitly state and argue specific criticisms of the lower court's factual or legal grounds, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they fail to explicitly articulate and argue the specific critical points regarding the facts or law upon which the challenged decision is based.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeals Explicit Grounds Requirement Joint Criminal Responsibility Aggravated Threats Procedural Defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOGNAMIGLIO ANTONIO nato a NAPOLI ìI 20/11/1993 SCOGNAMIGLIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 18/04/1992 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonio Scognamiglio e Giovanni Scognamiglio per il reato di minaccia aggravata in concorso, non è consentito dalla legge in sede dì legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente