Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of explicit critical arguments in the grounds of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Antonio and Giovanni Scognamiglio inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The sole ground of the appeals contested the factual reasoning behind a declaration of joint criminal responsibility for aggravated threats. The court rejected this because the law requires appeals to explicitly state and argue specific criticisms of the lower court's factual or legal grounds, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they fail to explicitly articulate and argue the specific critical points regarding the facts or law upon which the challenged decision is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOGNAMIGLIO ANTONIO nato a NAPOLI ìI 20/11/1993 SCOGNAMIGLIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 18/04/1992 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonio Scognamiglio e Giovanni Scognamiglio per il reato di minaccia aggravata in concorso, non è consentito dalla legge in sede dì legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente