Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38914/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the first-instance judgment sufficient by referencing the decisive elements. Consequently, the appeal was rejected because the lower court provided a congruent reference to the relevant facts as required by established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment merely references the decisive elements regarding mitigating circumstances without providing a congruent explanation for the denial.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mitigating circumstances insufficient reasoning generic mitigation Corte di Cassazione congruent reference procedural inadmissibility condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH PAOLO (CUI 01QQNHN) nato a UDINE il 03/11/1973 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Paolo Hudorovic, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente