Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to conviction motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding aggravated injury with weapons was flawed, but the court found this claim manifestly unfounded. The court determined that the appellant admitted the knives were used as blunt instruments, not cutting tools, and that the victim's description was properly justified by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds contesting the motivation of the conviction are manifestly unfounded, particularly when the appellant does not contest the essential factual profile established by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCOBENE MAURIZIO nato a CALTANISSETTA il 05/08/1982 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Maurizio Riccobene lesioni, aggravate dall'uso di armi, è manifestamente infondato, in quanto deduce il travisamento della prova su di un punto non decisivo (V. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), in quanto i coltelli rinvenuti non furono usati nella parte tagliente, bensì quali oggetti contundenti; profilo che il ricorrente non contesta, limitandosi ad evidenziare asserite incongruenze descrittive della persona offesa, puntualmente giustificate dalla Corte di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente