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Sentenza — n. 38912/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38912/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38912/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUCCIO DANIELE nato a GELA il 29/05/1983 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; 1.Daniele Puccio chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 9 dicembre 2019, con la quale Io stesso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di lesioni e minaccia aggravata, consumati 1'11 novembre 2013.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38912/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'illegalità della pena irrogata al ricorrente consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - anche tenuto conto delle sospensioni - il 21 maggio 2021. Il ricorso è, invece, inammissibile agli effetti civili. All'imputato è stata, difatti, irrogata la pena di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. e di lesioni in misura di mesi sei di reclusione, ritenuto più grave il delitto sub d) di cui all'art. 582, comma primo, cod. peri., in luogo della sanzione prevista dall'art. 52 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per i reati attribuiti al giudice di pace.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza azione penale privata risarcimento per atto illecito responsabilità per atto illecito azione intesa alla dichiarazione di responsabilità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUCCIO DANIELE nato a GELA il 29/05/1983 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Daniele Puccio chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 9 dicembre 2019, con la quale Io stesso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di lesioni e minaccia aggravata, consumati 1'11 novembre 2013.

2. L'illegalità della pena irrogata al ricorrente consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - anche tenuto conto delle sospensioni - il 21 maggio 2021. Il ricorso è, invece, inammissibile agli effetti civili. All'imputato è stata, difatti, irrogata la pena di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. e di lesioni in misura di mesi sei di reclusione, ritenuto più grave il delitto sub d) di cui all'art. 582, comma primo, cod. peri., in luogo della sanzione prevista dall'art. 52 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per i reati attribuiti al giudice di pace.

L'illegalità della pena così determinata, che questa Corte può rilevare d'ufficio in presenza di ricorso inammissibile (V. Sez. un. 31 marzo 2022, Miraglia, secondo cui "pur in presenza di ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente", informazione provvisoria del 31 marzo 2022), determina il rilievo della prescrizione dei reati per cui si procede, maturata il 21 maggio 2021.

3. Il ricorso è, invece, inammissibile agli effetti civili. 3.1. Il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Daniele Puccio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-5 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato). 3.2. Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge sul punto dell'esclusione dell'attenuante della provocazione è, del pari, assertivo e versato in fatto, nonché manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823). Il ricorso è, pertanto, inammissibile agli effetti civili.

P.Q.M.

annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere est