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Ordinanza — n. 38911/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and repetition of merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38911/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the factual motivation regarding the declaration of responsibility for injuries and threats, arguing it was legally flawed. The court rejected this because the complaint consisted only of mere grievances and repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on mere complaints or merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints repetition of arguments Court of Cassation procedural admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORBEDDA BENITO nato a ISOLE TREMITI il 11/11/1938 avverso la sentenza del 21/03/2019 del GIUDICE DI PACE di MANFREDONIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Benito Corbedda per i reati di lesioni e minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2-3 sulla valutazione di attendibilità della persona offesa, ampiamente riscontrata da elementi probatori rimasti ignorati nel ricorso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d