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Ordinanza — n. 38910/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for being factually specific and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38910/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by La Bella and Roviera inadmissible. The court ruled that the first appeal regarding desistance was unfounded based on established case law, while the second appeal challenging the exclusion of non-punishability was rejected as merely a factual complaint not permitted in a legality review. The third appeal concerning the mitigating circumstance was dismissed for lacking specificity, as it merely repeated arguments already adequately addressed by the lower court without providing new elements for a hypothetical re-evaluation of the crime's consequences.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals in a legality proceeding are inadmissible if they are based on mere factual complaints or lack the specific elements required to justify a re-evaluation of the facts.

Parole chiave

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legality review factual complaints inadmissible appeal non-punishability mitigating circumstance specificity requirement Cassa delle ammende permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
271435); Considerato che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Art. 62, n.4, cod. peri.
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della decisione sul punto dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
271435); Considerato che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer
Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv.
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA BELLA DOMENICO nato a IMPERIA il 13/10/1965 ROVIERA ALESSANDRA nato a SANREMO il 26/08/1969 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Domenico La Bella e Alessandra Roviera in riferimento alla richiesta applicazione della desistenza è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435); Considerato che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della decisione sul punto dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. peri. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, non avendo i ricorrenti esplicitato quali elementi avrebbero consentito di desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima; v.

Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre