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Ordinanza — n. 38909/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38909/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38909/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO FRANCESCO nato a CAGLIARI il 23/06/1964 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; RITENUTO IN FAiTO E Ritenuto che l'unico moti\>e di ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cozzolino, che contesta la córrettezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del medesimo per il rèato di furto pluriaggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

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Ordinanza — n. 38909/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima responsabilità penale dei minori colpa del patrocinatore accollo delle spese verdetto di colpevolezza condotta colpevole
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO FRANCESCO nato a CAGLIARI il 23/06/1964 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; RITENUTO IN FAiTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico moti\>e di ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cozzolino, che contesta la córrettezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del medesimo per il rèato di furto pluriaggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente