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Ordinanza — n. 38908/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of notification notice and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38908/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimo Tufano inadmissible. The first ground regarding the lack of notification to a detained defendant was rejected because the document was delivered to a facility staff member who did not represent the new restrictive status, and the defense failed to raise this. The remaining grounds were dismissed because they were not explicitly argued in the appeal, were not permitted in the final instance, or were too generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not explicitly stated and argued, if they are not permitted in the final instance, or if they are too generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of notification detained defendant generic arguments final instance rules court costs Cassa delle ammende diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO MASSIMO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 19/02/1989 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Massimo Tufano, che deduce nullità della sentenza per non essere stato l'avviso di fissazione del giudizio d'appello notificato all'imputato detenuto, è manifestamente infondato, in quanto, dalla relativa relata, risulta che la consegna è stata effettuata nelle mani di un addetto alla casa che non ha rappresentato il sopravvenuto status restrittivo; né il difensore deduce di aver rappresentato alla Corte la relativa circostanza; Considerato che il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il quarto motivo, che contesta la mancata concessione dei benefici, è inedito e del tutto genericamente prospettato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside