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Ordinanza — n. 38907/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38907/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38907/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERONI RICCARDO nato a ROMA il 11/12/1990 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Riccardo Peroni per il reato di tentato furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla sostanziale ammissione dell'addebito, rimasta incontestata nel ricorso);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38907/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare sul punto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravità della pena attenuazione della pena punibilità individualizzazione della commisurazione penale esenzione dalla pena scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERONI RICCARDO nato a ROMA il 11/12/1990 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Riccardo Peroni per il reato di tentato furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla sostanziale ammissione dell'addebito, rimasta incontestata nel ricorso);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri., è generico ed assertivo, avendo sul punto la Corte di merito reso incensurabile giustificazione; Considerato che il terzo motivo, che contesta omessa motivazione riguardo la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924);

Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare sul punto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P