Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to insufficient reasoning for generic mitigating circumstances denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea De Vivo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. De Vivo challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked proper justification. The court ruled that the first-instance judge had sufficiently referenced the decisive elements in its reasoning, rendering the appeal manifestly unfounded under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appeal is manifestly unfounded because the lower court provided a congruent reference to the decisive elements in its reasoning for denying the requested benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VIVO ANDREA nato a ROMA il 14/06/1986 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Andrea De Vivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente