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Ordinanza — n. 38905/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to insufficient reasoning for generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38905/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea De Vivo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. De Vivo challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked proper justification. The court ruled that the first-instance judge had sufficiently referenced the decisive elements in its reasoning, rendering the appeal manifestly unfounded under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appeal is manifestly unfounded because the lower court provided a congruent reference to the decisive elements in its reasoning for denying the requested benefit.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic mitigating circumstances insufficient reasoning standard Corte di Cassazione procedural inadmissibility deduzione per spese assenza di caso di rigore circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VIVO ANDREA nato a ROMA il 14/06/1986 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Andrea De Vivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente