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Ordinanza — n. 38902/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38902/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38902/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALL'ARA YARI nato a ROMA il 20/09/1980 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Yari Dall'Ara, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestala mancata disapplicazione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pag. 5, laddove il qualificato giudizio di pericolosità è puntualmente correlato alle modalità del fatto, espressive di notevole professionalità, rispetto ai precedenti infraquinquennali);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38902/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestala mancata disapplicazione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pag. 5, laddove il qualificato giudizio di pericolosità è puntualmente correlato alle modalità del fatto, espressive di notevole professionalità, rispetto ai precedenti infraquinquennali);

Parole chiave

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circostanze attenuanti rinuncia alla motivazione parzialità dell'esperto mancata prova di parzialità rinvio del dibattimento allegazione motivata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALL'ARA YARI nato a ROMA il 20/09/1980 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Yari Dall'Ara, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestala mancata disapplicazione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pag. 5, laddove il qualificato giudizio di pericolosità è puntualmente correlato alle modalità del fatto, espressive di notevole professionalità, rispetto ai precedenti infraquinquennali);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President