Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of explicit critical arguments in the grounds of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonella Petruccelli inadmissible due to a procedural defect. Petruccelli challenged the lower court's finding of liability for theft but failed to explicitly articulate and argue against the factual or legal reasons supporting that decision. The court ruled that such specific critical remarks are legally required in a legality proceeding, and their absence renders the appeal non-compliant with statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal in legality proceedings is inadmissible if the appellant fails to explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law upon which the contested decision is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUCCELLI ANTONELLA nato a TORINO il 02/06/1977 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonella Petruccelli per il reato di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente