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Ordinanza — n. 38896/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38896/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 04/07/1973 avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Terrasi, che contesta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base del diniego di esclusione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sulla ritenuta manifestazione di un qualificato profilo di pericolosità, espresso dal fatto in esame, nel solco dì ben 34 precedenti penali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38896/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, sulla ritenuta manifestazione di un qualificato profilo di pericolosità, espresso dal fatto in esame, nel solco dì ben 34 precedenti penali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale risarcimento per atto illecito precedenti penali rilevanti sanzione penale reati penali gravi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 04/07/1973 avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Terrasi, che contesta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base del diniego di esclusione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sulla ritenuta manifestazione di un qualificato profilo di pericolosità, espresso dal fatto in esame, nel solco dì ben 34 precedenti penali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio