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Ordinanza — n. 38893/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38893/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI BELLIGAMMI CARMELO nato a CESARO' il 01/03/1948 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Carmelo Foti Belligambi per il reato di furto aggravato di energia elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è, del pari, proposto fuori dei casi previsti, in considerazione della cornice edittale ostativa, risultando, peraltro, la censura relativa alla ritenuta aggravante proposta per la prima volta con il ricorso di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'accertamento dei fatti aggravamento della pena motivi di cassazione revisione in materia penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI BELLIGAMMI CARMELO nato a CESARO' il 01/03/1948 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Carmelo Foti Belligambi per il reato di furto aggravato di energia elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è, del pari, proposto fuori dei casi previsti, in considerazione della cornice edittale ostativa, risultando, peraltro, la censura relativa alla ritenuta aggravante proposta per la prima volta con il ricorso di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President