Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and unfounded legal qualification challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding the aggravating circumstance of mastication weakness and the legal qualification of the facts. The court rejected these arguments as mere factual complaints barred in cassation and as manifestly unfounded based on established case law and witness testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Mere complaints on facts are inadmissible in cassation, and legal qualification challenges must be manifestly unfounded to be rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARFI RINALDO nato il 14/12/1952 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Rinaldo Scarfi per il reato di cui agli artt. 582-583 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, in quanto - pur a fronte del ritenuto indebolimento dell'organo della masticazione (Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845), asserisce l'esclusione dell'aggravante dalla mera commisurazione della pena al di sotto del limite edittale;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza già richiamato e delle dichiarazioni rese sul punto dal teste Stirpe; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente