Italian court dismisses appeal as specific because it ignores general mitigating circumstances granted in violation of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant contested the sentencing framework for burglary while failing to address the improper granting of general mitigating circumstances. The court ruled the appeal specific because it overlooked the legal violation regarding these mitigating factors despite the lower court's reforms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific because it fails to address the legal violation concerning the granting of general mitigating circumstances in violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJKOV ZORAN OLIVER nato il 09/06/1995 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Zoran Oliver Stojkov, che contesta la correttezza della determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine al delitto di furto in abitazione pluriaggravato sub b), è aspecifico in quanto, dando atto della riforma in melius statuita dalla Corte d'appello in accoglimento del correlativo motivo di gravame, si limita a contestare, in via dubitativa, la cornice edittale di riferimento, e trascura di considerare come le circostanze attenuanti generiche siano state, in violazione di legge, concesse in termini di prevalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d