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Ordinanza — n. 38884/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Carlo Tuccillo and Dirasco Nicoletta inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The first appeal was rejected for lacking specificity, merely repeating arguments already properly addressed by the lower court without new evidence. The second appeal was dismissed as manifestly unfounded because the lower court provided sufficient reasoning for denying general mitigating circumstances. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic repetitions of previously decided points or arguments lacking new decisive elements render them inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals lack of specificity manifestly unfounded procedural economy sentencing review joint appeal court costs riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUCCILLO CARLO nato a ACERRA il 21/10/1985 DIRASCO NICOLETTA nato a NAPOLI il 01/07/1987 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, proposti congiuntamente nell'interesse di Carlo Tuccillo e Dirasco Nicoletta, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non contrastati dall'allegazione di decisivi elementi, in ipotesi introdotti e rimasti, invece, ignorati o ingiustificatamente disattesi; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside