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Ordinanza — n. 38882/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints not permitted in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38882/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the factual basis for a conviction of aggravated theft but was deemed merely a complaint on facts. The court ruled that such arguments, already fully examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning, cannot be raised in a criminal appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are limited to legal errors; mere complaints on facts or repetitions of arguments already decided by the trial court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints Italian criminal procedure repetition of arguments Court of Cassation licenziamento per furto risarcimento alle vittime di reati azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILACHE CATALIN (CUI 03HDSFX) nato il 21/05/1978 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Catalin Vasilache per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 e 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere