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Ordinanza — n. 38881/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and unfounded legal qualification challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38881/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because it consisted solely of factual complaints, which are not admissible in a court of cassation. The second ground was dismissed as manifestly unfounded due to established case law regarding the legal qualification of the theft offense.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints or manifestly unfounded challenges to legal qualification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds factual complaints legal qualification procedural costs modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 and 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO SALVATORE nato a CATANIA il 14/10/1968 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Salvatore Pagano per il reato di furto in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore 9 Il Presidente Alesscand ina Tudino Eduardo De Gregorio