Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38879/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38879/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38879/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE TOMMASO nato a GEROCARNE il 03/05/1942 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Rilevato che avverso l'ordinanza impugnata, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di concessione di permesso premio, Tommaso De Pace, oltre al ricorso in esame, redatto dal difensore di fiducia, avv. Gianluca Pammolli, ha proposto ricorso personale, iscritto al procedimento n. 1564 R.G.N. Rilevato che tale procedimento è stato definito dalla settima sezione di questa Corte con ordinanza, resa all'udienza del 12 maggio 2022 e depositata in data 13 settembre 2022, che, qualificata l'impugnazione come reclamo, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Ritenuto che è venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione e che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui, però, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38879/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Rilevato che avverso l'ordinanza impugnata, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di concessione di permesso premio, Tommaso De Pace, oltre al ricorso in esame, redatto dal difensore di fiducia, avv. Gianluca Pammolli, ha proposto ricorso personale, iscritto al procedimento n. 1564 R.G.N. Rilevato che tale procedimento è stato definito dalla settima sezione di questa Corte con ordinanza, resa all'udienza del 12 maggio 2022 e depositata in data 13 settembre 2022, che, qualificata l'impugnazione come reclamo, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Ritenuto che è venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione e che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui, però, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali legittimazione a contestare licenza nuova domanda di prestazioni d'invalidità procedure di ricorso istanza di revisione penale esame della domanda d'asilo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE TOMMASO nato a GEROCARNE il 03/05/1942 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Rilevato che avverso l'ordinanza impugnata, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di concessione di permesso premio, Tommaso De Pace, oltre al ricorso in esame, redatto dal difensore di fiducia, avv. Gianluca Pammolli, ha proposto ricorso personale, iscritto al procedimento n. 1564 R.G.N. Rilevato che tale procedimento è stato definito dalla settima sezione di questa Corte con ordinanza, resa all'udienza del 12 maggio 2022 e depositata in data 13 settembre 2022, che, qualificata l'impugnazione come reclamo, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Ritenuto che è venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione e che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui, però, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma 23 giugno 2022.