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Ordinanza — n. 38759/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because a prior conviction prevents the application of a pardon. The court rejected the complaint regarding lack of notice and merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38759/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a prior conviction bars the application of a pardon granted under Law 241/2006. Although the appellant complained about missing procedural notices for the hearing, the court noted this defect was cured by the subsequent communication of reasons. Ultimately, the appeal was rejected because the existence of the prior sentence legally precludes the pardon's effect, rendering the merit arguments unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 591, Art. 606 comma 3 c.p.p.; La sentenza di condanna, ove sia prevista quale causa di revoca del beneficio dell'indulto già concesso, ne impedisce ancor prima l'applicazione.

Parole chiave

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pardon revocation prior conviction bar inadmissible appeal procedural notice cure Law 241/2006 remissione della pena revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Art. 606 comma 3 c.p.p.
Art. 183 c.p.p.
A prescindere dal rilievo per cui, avendo il ricorso dedotto nel merito, la doglianza di mancato avviso per l'udienza odierna risulta ormai sanata ai sensi dell'art. 183 cod.
Art. 611 c.p.p.
Art. 81 c.p.
241 del 2006 e dell'art. 81 cod.
Art. 1 L. n. 241 del 2006
pen., dell'art. 1 L. n. 241 del 2006 e dell'art.
Art. 314 cod. pen.
il 28/6/2019, il ricorrente era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato ex art. 314 cod. pen. commesso in data 1°/9/2006, quindi nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge 241/2006.
art. 314 cod. pen
il 28/6/2019, il ricorrente era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato ex art. 314 cod. pen.
art. 81 cod. pen
241 del 2006 e dell'art. 81 cod. pen.
art. 183 cod. proc. pen
A prescindere dal rilievo per cui, avendo il ricorso dedotto nel merito, la doglianza di mancato avviso per l'udienza odierna risulta ormai sanata ai sensi dell'art. 183 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010, Jouini
pen., il ricorso è nel resto manifestamente infondato, per palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010, Jouini, Rv.
Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, Cali
Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, Cali, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO ANGELO nato a ORTA DI ATELLA il 01/12/1960 avverso l'ordinanza del 22/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione, revocava l'indulto applicato ad Angelo Brancaccio, rilevando che con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 23/12/2014, irr. il 28/6/2019, il ricorrente era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato ex art. 314 cod. pen. commesso in data 1°/9/2006, quindi nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge 241/2006. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv.

Mario Griffo, deducendo violazione degli artt. 666, 670 e 671 cod. proc. pen., dell'art. 1 L. n. 241 del 2006 e dell'art. 81 cod. pen. Con memoria trasmessa digitalmente in data 7/9/2022, il ricorrente si duole di non avere ricevuto alcun avviso per l'udienza del 22/9/2022 e, men che meno, la comunicazione delle ragioni per le quali il ricorso è stato assegnato dalla Prima alla Settima Sezione di questa Corte, al fine di predisporre memoria ai sensi dell'art. 611 cpp. In ragione di ciò, ha eccepito, in primis, la irritualità della procedura non essendo stata assicurata, tra l'altro, la pienezza del contraddittorio (anche cartolare).

Con detta memoria, il ricorrente ha comunque avanzato deduzioni di merito, chiedendo la restituzione del ricorso all'ordinaria Sezione Prima, non ravvisando alcuna causa di inammissibilità. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. A prescindere dal rilievo per cui, avendo il ricorso dedotto nel merito, la doglianza di mancato avviso per l'udienza odierna risulta ormai sanata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., il ricorso è nel resto manifestamente infondato, per palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010, Jouini, Rv. 246842;

Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, Cali, Rv. 223850), che ha affermato il principio per cui "La sentenza di condanna, ove sia prevista quale causa di revoca del beneficio dell'indulto già concesso, ne impedisce ancor prima l'applicazione. (Fattispecie in tema di indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006)". P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 \Il Consigliere estensore Il Presidente -,....,— Teresa Liuni Vincenzo Si ani