Cassation appeal dismissed as inadmissible because a prior conviction prevents the application of a pardon. The court rejected the complaint regarding lack of notice and merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a prior conviction bars the application of a pardon granted under Law 241/2006. Although the appellant complained about missing procedural notices for the hearing, the court noted this defect was cured by the subsequent communication of reasons. Ultimately, the appeal was rejected because the existence of the prior sentence legally precludes the pardon's effect, rendering the merit arguments unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, Art. 606 comma 3 c.p.p.; La sentenza di condanna, ove sia prevista quale causa di revoca del beneficio dell'indulto già concesso, ne impedisce ancor prima l'applicazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO ANGELO nato a ORTA DI ATELLA il 01/12/1960 avverso l'ordinanza del 22/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione, revocava l'indulto applicato ad Angelo Brancaccio, rilevando che con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 23/12/2014, irr. il 28/6/2019, il ricorrente era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato ex art. 314 cod. pen. commesso in data 1°/9/2006, quindi nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge 241/2006. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv.
Mario Griffo, deducendo violazione degli artt. 666, 670 e 671 cod. proc. pen., dell'art. 1 L. n. 241 del 2006 e dell'art. 81 cod. pen. Con memoria trasmessa digitalmente in data 7/9/2022, il ricorrente si duole di non avere ricevuto alcun avviso per l'udienza del 22/9/2022 e, men che meno, la comunicazione delle ragioni per le quali il ricorso è stato assegnato dalla Prima alla Settima Sezione di questa Corte, al fine di predisporre memoria ai sensi dell'art. 611 cpp. In ragione di ciò, ha eccepito, in primis, la irritualità della procedura non essendo stata assicurata, tra l'altro, la pienezza del contraddittorio (anche cartolare).
Con detta memoria, il ricorrente ha comunque avanzato deduzioni di merito, chiedendo la restituzione del ricorso all'ordinaria Sezione Prima, non ravvisando alcuna causa di inammissibilità. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. A prescindere dal rilievo per cui, avendo il ricorso dedotto nel merito, la doglianza di mancato avviso per l'udienza odierna risulta ormai sanata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., il ricorso è nel resto manifestamente infondato, per palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010, Jouini, Rv. 246842;
Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, Cali, Rv. 223850), che ha affermato il principio per cui "La sentenza di condanna, ove sia prevista quale causa di revoca del beneficio dell'indulto già concesso, ne impedisce ancor prima l'applicazione. (Fattispecie in tema di indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006)". P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 \Il Consigliere estensore Il Presidente -,....,— Teresa Liuni Vincenzo Si ani