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Ordinanza — n. 38756/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38756/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38756/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo presentato da Antonio Abbruzzese avverso il decreto di proroga del regime ex art. 41 bis O.P. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale ricevuta dalla Direzione della Casa di Reclusione di Opera.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38756/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 41 bis O.P. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale ricevuta dalla Direzione della Casa di Reclusione di Opera.

Parole chiave

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autorizzazione eccezionale riapertura della procedura d'asilo diritto di ottenere una decisione differimento dell'esecuzione della pena documenti soggetti a un trattamento particolare domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a COSENZA il 27/03/1975 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA-clato-c~screftele~ udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo presentato da Antonio Abbruzzese avverso il decreto di proroga del regime ex art. 41 bis O.P.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale ricevuta dalla Direzione della Casa di Reclusione di Opera.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cirkfquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre