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Ordinanza — n. 38755/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under new 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38755/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the prisoner's appeal inadmissible de plano because it was filed personally after August 3, 2017. The material facts show the detainant attempted to bypass the requirement that all cassation appeals must be signed by a registered defense lawyer following the enactment of Law 103/2017. The court ruled that without a lawyer's signature, the appeal violates procedural mandates and must be rejected immediately.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 571, comma 1, c.p.p.; Art. 613, comma 1, c.p.p.: Appeals filed personally by a convicted person after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a registered defense lawyer.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory defense counsel Law 103/2017 reform personal filing prohibition prisoner procedural rights domanda di ricusazione ricorso effettivo diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADICI ROBERTO nato a CALCINATE il 17/05/1973 avverso l'ordinanza del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdate-avviso-a-lie-Paft+; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina rigettava il reclamo ex art. 35 bis Ord. pen. presentato da Roberto Radici avverso il trattamento ricevuto dall'area sanitaria del Carcere di Messina Gazzi.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid