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Ordinanza — n. 38753/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as appeal grounds not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giovanni Luigi Pellegrino inadmissible. The appellant argued that the trial court failed to verify the absence of exemption causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are not permitted for appeals against plea bargain sentencing decisions under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible if based on alleged failure to verify exemption causes, as the law restricts review to specific statutory violations.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility Article 129 exemption Article 448 procedural code procedural mechanism assenza di persecuzione violazione del principio di celerità disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo l'errata e/o mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Lecce applicava a Giovanni Luigi Pellegrino la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.
D. Lgs. n. 159 del 2011
75 D. Lgs. n. 159 del 2011.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Luigi Pellegrino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Lecce applicava a Giovanni Luigi Pellegrino la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo l'errata e/o mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Luigi Pellegrino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GIOVANNI LUIGI nato a LECCE il 29/06/1971 avverso la sentenza del 30/03/2022 del TRIBUNALE di LECCE4ate~isci-alle-part4-; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Lecce applicava a Giovanni Luigi Pellegrino la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo l'errata e/o mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo proces- suale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta correttamente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate".

Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Luigi Pellegrino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore