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Ordinanza — n. 38752/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo avanzato da Amedeo Caruana ai sensi dell'art. 35 Ord. Pen. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede che aveva riconosciuto un ristoro indennitario per detenzione contraria all'art. 3 CEDU.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 35 Ord. Pen. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede che aveva riconosciuto un ristoro indennitario per detenzione contraria all'art. 3 CEDU.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva diritti del detenuto ammutinamento di detenuti divieto di trattamenti inumani capacità di subire la carcerazione semiprigionia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUANA AMEDEO nato a AGRIGENTO il 29/03/1962 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI---ciato-avuiso-age-Part-it- udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo avanzato da Amedeo Caruana ai sensi dell'art. 35 Ord. Pen. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede che aveva riconosciuto un ristoro indennitario per detenzione contraria all'art. 3 CEDU.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa di Reclusione di Alghero.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres