Ordinanza — n. 38751/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI MARIANO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 31/03/1970 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello dì Messina confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la quale Mariano Foti veniva condannato alla pena di due mesi di arresto per violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, contestando l'affermazione di responsabilità del Foti. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la lettura della sentenza impugnata dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38751/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, contestando l'affermazione di responsabilità del Foti. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la lettura della sentenza impugnata dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI MARIANO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 31/03/1970 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello dì Messina confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la quale Mariano Foti veniva condannato alla pena di due mesi di arresto per violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, contestando l'affermazione di responsabilità del Foti. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la lettura della sentenza impugnata dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sìdente