Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient reasoning regarding mitigating circumstances essential for the judgment. The court rejected this claim, finding the reasoning present, logical, and consistent with the evidence reviewed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal based on the apparent lack of reasoning is inadmissible if the contested decision demonstrates existing, coherent, and exhaustive reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINO EGIDIO nato a COSENZA il 28/03/1997 avverso il decreto del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto emesso dal Tribunale in sede con il quale veniva applicata a Egidio Cino la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, ritenendo detta misura idonea a fronteggiare la pericolosità sociale attuale del ricorrente, stabilmente inserito nell'attività di cessione di sostanze stupefacenti, e congrua nella determinazione della durata. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv.
Gianpiero Calabrese, deducendo violazione di legge per inesistenza o apparenza della motivazione su circostanze dirimenti ai fini della decisione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, afferenti a pretesi difetto o apparenza della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementi in valutazione.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il ,Pre ident