Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandro Pichi inadmissible. The appellant argued for violation of law regarding Article 546 of the Code of Criminal Procedure and Article 9 of Law 1423/56, claiming illogical reasoning. The court rejected these grounds because they merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with correct legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 c.p.p.; Art. 9 L. 1423/56; Artt. 591 e 606 c.p.p.: Appeals are inadmissible if grounds are merely reproductions of issues already examined by the court of first instance and appeal, or if they concern the severity of the penalty despite adequate motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICHI ALESSANDRO nato a PALESTRINA il 26/06/1976 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale in sede con la quale, all'esito del rito abbreviato, Alessandro Pichi veniva riconosciuto responsabile del reato di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ritenuta la pena di diciotto mesi di reclusione congrua e proporzionata al fatto concreto, con valorizzazione della contestata recidiva specifica reiterata i nfraq uinquenna le. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura la violazione di legge in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. e all'art. 9 L. 1423/56, nonché la manifesta illogicità della motivazione;
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid