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Ordinanza — n. 38747/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature post-August 2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38747/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted defendant without a qualified defense lawyer. The material fact is that the appeal and the contested execution order were both submitted after August 3, 2017, when legislation removed the right of prisoners to file cassation appeals personally. The court ruled that under the new Code of Criminal Procedure, such acts must be signed by a registered defense attorney to avoid automatic inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the legislative reform of August 3, 2017, appeals to the Court of Cassation filed personally by a convicted person without the signature of a registered defense attorney are inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility de plano defense counsel signature cassation appeal filing prisoner rights reform Code of Criminal Procedure revisione della sentenza penale esecuzione della pena diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSOMANNO ANGELO nato a SATRIANO il 28/07/1979 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno rigettava l'incidente di esecuzione proposto personalmente dal condannato Angelo Rossomanno.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Napoli - Secondigliano.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 22 settembre 2022 Il Con