Ordinanza — n. 38746/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTILOCCHIO MICHAEL nato a CIVITAVECCHIA il 07/11/1994 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale in sede con la quale Michael Battilocchio veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'articolo 4 L. 110 del 1975, con esclusione dell'attenuante della lieve entità del fatto, a causa della personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali e dal fatto che avesse con sé sostanze stupefacenti; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivo di censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38746/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110 del 1975, con esclusione dell'attenuante della lieve entità del fatto, a causa della personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali e dal fatto che avesse con sé sostanze stupefacenti; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivo di censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata;
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTILOCCHIO MICHAEL nato a CIVITAVECCHIA il 07/11/1994 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale in sede con la quale Michael Battilocchio veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'articolo 4 L. 110 del 1975, con esclusione dell'attenuante della lieve entità del fatto, a causa della personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali e dal fatto che avesse con sé sostanze stupefacenti; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivo di censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata;
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, detti motivi di ricorso non sono scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid