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Ordinanza — n. 38745/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38745/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38745/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNEY NICOLA nato a BARI il 23/02/1966 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale in sede con la quale Nicola Perney veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'articolo 9, comma 2, L. n. 1423 del 1956; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura la violazione degli artt.99 e 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38745/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 1423 del 1956; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura la violazione degli artt.99 e 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione motivazione del mutamento giurisprudenza motivazione sufficiente impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNEY NICOLA nato a BARI il 23/02/1966 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale in sede con la quale Nicola Perney veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'articolo 9, comma 2, L. n. 1423 del 1956; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura la violazione degli artt.99 e 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.

I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché non sono scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consiglie