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Ordinanza — n. 38744/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38744/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRENVALDI VALERIO nato a CERIGNOLA il 05/09/1992 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Valerio Brenvaldi al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come unico motivo l'erronea applicazione della legge penale; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché di stampo prettamente rivalutativo delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 38744/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come unico motivo l'erronea applicazione della legge penale; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché di stampo prettamente rivalutativo delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Valerio Brenvaldi al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRENVALDI VALERIO nato a CERIGNOLA il 05/09/1992 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Valerio Brenvaldi al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come unico motivo l'erronea applicazione della legge penale; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché di stampo prettamente rivalutativo delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente