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Ordinanza — n. 38743/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being purely re-evaluative and duplicating merits court's prior decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a special surveillance measure imposed by the lower courts based on repeated profit-motivated crimes. The court rejected the appeal because the grounds raised were purely re-evaluative and duplicated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 591, Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds that are purely re-evaluative and reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluative grounds special surveillance measure duplicative arguments court of merits review spese per le indagini prova del rischio persecuzione rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/11/1969 avverso il decreto del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava il decreto emesso dal Tribunale in sede che aveva applicato a Giuseppe Palumbo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza associata all'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni, ritenendo detta misura idonea a fronteggiare la pericolosità sociale attuale del ricorrente, inquadrata nella categoria ex art. 1, lett. b), D. Lgs. n. 159 del 2011, e dimostrata dai plurimi reati commessi a scopo di lucro, molti dei quali al di fuori della regione di origine.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Luca Malvasi, deducendo violazione di legge, relativamente agli artt. 1, comma 1 lett. b), 6 e 7 del D. Lgs. n. 159 del 2011. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, per essere di stampo prettamente rivalutativo e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consig