Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and being purely evaluative.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Articles 591 and 606(3) of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged an appellate order regarding the application of the crime of continued offense, arguing a defect in the lower court's reasoning. The court rejected this because the appeal lacked specific legal arguments and was merely a re-evaluation of facts without citing relevant legal provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, 606 comma 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law in the jurisdictional phase, such as purely evaluative reasons lacking a precise statement of legal grounds and corresponding references to the reasoning of the impugned act.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRANDINI OMAR nato a LONATO il 02/09/1966 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Omar Prandini al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione sul punto. Con memoria del 17/8/2022, trasmessa digitalmente, il ricorrente ha ricapi- tolato i motivi a supporto dell'impugnazione, contestando le rilevate ragioni di inammissibilità e chiedendo la riassegnazione del procedimento all'ordinaria sezione.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché di stampo prettamente rivalutativo e privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente