Cassation court dismisses appeal against pardon revocation due to manifestly unfounded claim regarding combined offenses sentencing limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons, rejecting the claim that the execution judge failed to consider combined offenses when revoking a pardon. The execution judge correctly revoked the pardon because the defendant received a new sentence for the most serious crime committed within five years of the pardon's grant. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural rules by raising a ground that was clearly unsupported by the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 3, L. n. 241/2006; Art. 591 and 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal against the revocation of a pardon is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the revocation is based on a new conviction for the most serious crime within the statutory five-year period, rendering the claim regarding combined offenses irrelevant.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCOLO FRANCESCO nato a SANNAZZARO DE'BURGONDI il 26/11/1948 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, su istanza avanzata dal Pubblico ministero, revocava l'indulto concesso a Francesco Zuccolo, rilevando che costui aveva riportato una nuova condanna per un reato commesso nel quinquennio successivo alla concessione del suddetto beneficio. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Monica Foti, deducendo come motivo di censura la violazione di legge, relativamente all'art. 1, comma 3, L. n. 241/2006, con conseguente vizio di motivazione sul punto, non avendo il giudice dell'esecuzione considerato il limite di pena ivi fissato da riferire - in caso di reati avvinti in continuazione - alla pena inflitta per il reato più grave.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati: la causa di revoca dell'indulto è stata la condanna per il più grave reato ex art. 346 cod. pen. per il quale è stata inflitta la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, senza riguardo per gli ulteriori delitti avvinti in continuazione, sicché il beneficio è stato correttamente revocato.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre *dent