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Ordinanza — n. 38739/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being purely refutative rather than raising legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the appeal by Francesco Marcellino inadmissible under Articles 591 and 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations regarding the application of preventive measures for mafia association membership, but the court found the grounds were merely refutations of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the requisite legal argumentation for a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 591, Art. 606 comma 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on refuting the factual or logical arguments of the lower court without raising distinct legal issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal refutative grounds legitimacy review mafia association preventive measures prova del rischio persecuzione minaccia per la sicurezza pubblica massima inquisitoria sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 159 del 2011
Art. 6 D. Lgs. n. 159 del 2011
Art. 125 cod. proc. pen.
159 del 2011 e art. 125 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
159 del 2011 e art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLINO FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 29/09/1950 avverso il decreto del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto emesso dal Tribunale in sede con il quale veniva applicata a Francesco Marcellino la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenendo detta misura idonea a fronteggiare la pericolosità sociale del ricorrente. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Aldo Labate, deducendo violazione di legge relativamente agli artt. 4, comma 1 lettera a), e 6, D. Lgs. n. 159 del 2011 e art. 125 cod. proc. pen.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché di stampo prettamente confutativo delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha linearmente applicato le coordinate giurisprudenziali in tema di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente