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Ordinanza — n. 38738/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIDOGNETTI MICHELE nato a CASAL DI PRINCIPE il 23/02/1961 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Michele Bidognetti al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 671 e 666 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 38738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 671 e 666 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione cognizione del ricorso per cassazione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Michele Bidognetti al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIDOGNETTI MICHELE nato a CASAL DI PRINCIPE il 23/02/1961 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Michele Bidognetti al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 671 e 666 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente