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Ordinanza — n. 38737/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38737/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERGOLA DANIELE nato a ROMA il 06/04/1977 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce confermava il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede negava a Daniele Pergola la concessione della liberazione anticipata per un periodo di tre semestri. La sentenza in esecuzione ha ad oggetto reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. il cui tempus commissi delicti risulta contestato dal 2004. L'impugnata ordinanza ha condiviso la decisione del MdS che aveva ritenuto la mancata partecipazione del Pergola all'opera trattamentale nei semestri richiesti: nei periodi di libertà temporal- mente vicini a detti semestri il ricorrente aveva posto in essere una serie di comportamenti sintomatici di un'insufficiente partecipazione all'opera rieducativa.

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen; Ordinanza — n. 38737/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce confermava il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede negava a Daniele Pergola la concessione della liberazione anticipata per un periodo di tre semestri. La sentenza in esecuzione ha ad oggetto reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. il cui tempus commissi delicti risulta contestato dal 2004. L'impugnata ordinanza ha condiviso la decisione del MdS che aveva ritenuto la mancata partecipazione del Pergola all'opera trattamentale nei semestri richiesti: nei periodi di libertà temporal- mente vicini a detti semestri il ricorrente aveva posto in essere una serie di comportamenti sintomatici di un'insufficiente partecipazione all'opera rieducativa.

Parole chiave

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messa in libertà provvisoria prescrizione della pena revoca della liberazione condizionale esenzione dalla pena carcerazione preventiva eccessiva scarcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
La sentenza in esecuzione ha ad oggetto reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERGOLA DANIELE nato a ROMA il 06/04/1977 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce confermava il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede negava a Daniele Pergola la concessione della liberazione anticipata per un periodo di tre semestri. La sentenza in esecuzione ha ad oggetto reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. il cui tempus commissi delicti risulta contestato dal 2004. L'impugnata ordinanza ha condiviso la decisione del MdS che aveva ritenuto la mancata partecipazione del Pergola all'opera trattamentale nei semestri richiesti: nei periodi di libertà temporal- mente vicini a detti semestri il ricorrente aveva posto in essere una serie di comportamenti sintomatici di un'insufficiente partecipazione all'opera rieducativa.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Angela Porcelli, deducendo come motivi di censura la violazione di legge, relativamente all'art. 54 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici della sorveglianza e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid