Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to analyze sentencing arguments per procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to analyze the specific arguments used by the lower court in its sentencing decision. The convicted defendant argued that the reduction of the satellite crime's penalty violated the prohibition of reformatio in peius, citing the aggravated nature of the mafia context. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the satellite penalty was indeed reduced based on the specific gravity of the offense and the defendant's negative personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; In criminal appeals, the court must analyze the specific arguments of the lower decision; failure to do so renders the appeal inadmissible, and a reduction in the satellite crime's penalty does not violate the prohibition of reformatio in peius if specifically motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO SALVATORE nato a CARINI il 02/01/1949 avverso l'ordinanza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da Salvatore Cataldo, riconosceva la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati accertati con due sentenze di condanna e rideterminava la pena complessiva in anni 11 di reclusione. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come motivi di impugnazione la violazione di legge in relazione agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 e 125 cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione sul punto.
Con memoria trasmessa digitalmente il 31/8/2022, il difensore del ricorrente ha lamentato la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena per il reato continuato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argo- mentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna.
Quanto alla lamentata violazione del divieto di reformatio in peius, la doglianza è manifestamente infondata, in quanto la pena per il reato satellite è stata ridotta, sia pure in proporzione non consistente, con determinazione specificamente motivata "tenuto conto dell'intrinseca gravità del fatto delittuoso, del contesto mafioso di consumazione e della personalità altamente negativa dell'imputato". Va in specie considerato che - anche se strutturalmente il reato circostanziato è divenuto satellite di quello associativo - il suo disvalore resta accentuato proprio dal richiamato contesto mafioso.
L'esegesi di legittimità di questa Corte ha affermato al riguardo che "In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen." (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Gelao, Rv. 258348). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estens