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Ordinanza — n. 38735/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38735/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38735/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURAY YAYA nato il 29/12/1999 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Yaya Touray al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come motivi di ricorso la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione sul punto; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 38735/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come motivi di ricorso la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione sul punto; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione reiterazione di reati penali riconsiderazione esame nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Yaya Touray al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
pen.; Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come motivi di ricorso la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURAY YAYA nato il 29/12/1999 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Yaya Touray al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come motivi di ricorso la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione sul punto; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il President