Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of relevance to the case under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The lower court had rejected the appeal on the grounds that the arguments lacked relevance to the case. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appeal failed to meet the statutory requirement for analyzing the specific arguments underlying the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, Art. 606 comma 3 c.p.p.; The appeal must be based on arguments relevant to the case and require an analysis of the reasoning underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSINO FRANCESCO nato a LOCRI il 26/12/1982 avverso l'ordinanza del 03/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Francesco Ursino avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, rilevando il Tribunale che "i motivi dell'impugnazione non avessero alcuna attinenza con il caso sottoposto al collegio". Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 54, 69 bis, 38 O.P. e all'art. 27 Cost. e conseguente vizio di motivazione del provvedimento.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 settembre 2022 • Il Consigliere estensore Il Presidente